logo-leading-advisry-commercialisti-romalogo-leading-advisry-commercialisti-romalogo-leading-advisry-commercialisti-romalogo-leading-advisry-commercialisti-roma
    • Home
    • Azienda
    • Servizi
    • Circolari
    • Contatti
      CIRCOLARE N°11/2021
      30/04/2021
      CIRCOLARE N°13/2021
      30/04/2021
      30/04/2021

      Con la circolare n. 63/2021 del 14/04/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni concernenti la fruizione
      del congedo di cui all’art. 2 del DL 30/2021 (ribattezzato “Congedo 2021 per genitori”).
      Il nuovo congedo, fruibile dal 13 marzo e fino al prossimo 30 giugno 2021, spetta ai soli genitori
      lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, per figli di età inferiore ai 14 anni. Può essere
      fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni. Si ricorda che sono
      indennizzabili le sole giornate lavorative nella misura del 50% della retribuzione e con
      riconoscimento di contribuzione figurativa.
      I requisiti richiesti ai fini della fruizione della misura per i figli non disabili gravi sono: la
      sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso; l’impossibilità di svolgere la prestazione
      lavorativa in modalità agile; l’età minore di 14 anni del figlio convivente che abbia un’infezione da
      COVID-19 o per il quale sia stata sospesa la didattica in presenza o sia stata disposta dall’ASL la
      quarantena da contatto ovunque avvenuto.
      Quanto, invece, ai figli con grave disabilità, non opera il limite di 14 anni di età e non è necessaria
      la convivenza, ma è sempre richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso,
      l’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile e, in aggiunta alle ipotesi di infezione,
      sospensione della didattica e quarantena di cui sopra, anche l’iscrizione a scuole – di ogni ordine e
      grado – per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura dei
      centri diurni a carattere assistenziale in cui risultino ospitati i figli.
      Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da
      SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con
      chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore
      convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

      1. Malattia
      2. Maternità/Paternità
      3. Ferie
      4. Soggetti “fragili”
      5. Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
      6. Inabilità e pensione di invalidità
      7. Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
        Sussiste inoltre compatibilità con la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del
        congedo previsto dall’art. 22-bis del DL 137/2020, tuttora vigente, in relazione ai casi di
        sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle

      Leading Advisory Srl
      contabilita@leadingadvisory.it lavoro@leadingadvisory.it
      Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189

      c.d. “zone rosse”, per altro figlio non convivente o per un figlio con disabilità grave, anche avuto
      con lo stesso genitore. A tal proposito si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 2/2021, aveva
      chiarito che per la fruizione del congedo di cui al citato art. 22-bis non è necessaria la convivenza
      con il figlio per cui si chiede il beneficio.
      Di seguito si riportano invece i casi di incompatibilità tra il Congedo 2021 e le altre tipologie di
      assenza:

      1. Congedo 2021 per genitori
      2. Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
      3. Congedo parentale
      4. Riposi giornalieri della madre o del padre
      5. Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
      6. Lavoro agile
      7. Part-time e lavoro intermittente
        Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per
        cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro
        ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
        Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il
        figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021
        per genitori.
        L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori
        conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio,
        CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel
        caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale,
        abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria
        attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non
        convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021 per
        genitori.
        Anzio, 30/04/2021

      Leading Advisory Srl
      contabilita@leadingadvisory.it lavoro@leadingadvisory.it
      Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189

      Share

      Related posts

      18/02/2022

      CIRCOLARE N°5/2022


      Read more
      07/02/2022

      CIRCOLARE N°4/2022


      Read more
      20/01/2022

      CIRCOLARE N°3/2022


      Read more
      Circolari recenti
      • CIRCOLARE N°5/2022
      • CIRCOLARE N°4/2022
      • CIRCOLARE N°3/2022
      • CIRCOLARE N°2/2022
      • CIRCOLARE N°1/2022

      Sede
      Via della Fonderia, 132 - 00042 Anzio (RM)
      Tel: 06 3529 5632
      Email: contabilita@leadingadvisory.it
      Email: lavoro@leadingadvisory.it

      © 2020 Leading Advisory | Tutti i diritti riservati | Privacy policy | Cookie policy | Credits