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      CIRCOLARE N°15/2021
      30/04/2021
      CIRCOLARE N°17/2021
      30/07/2021
      21/05/2021

      CIRCOLARE DECRETO SOSTEGNI BIS
      È stato approvato, in data 20 maggio 2021, dal Consiglio dei Ministri, il decreto “Imprese, lavoro,
      giovani e salute” o decreto-legge Sostegni bis, che introduce una serie di novità in materia di
      lavoro e previdenza immediatamente in vigore.
      Proroga blocco dei licenziamenti
      Con riferimento alle aziende che accedono agli strumenti di integrazione salariale Covid-19 entro
      il 30 giugno 2021, è prevista la proroga del divieto di licenziamento fino al 28 agosto.
      Inoltre, dal 1° luglio le aziende che usano la cassa integrazione ordinaria non dovranno pagare le
      addizionali a condizione che non licenzino.
      Contratto di espansione
      La platea dei potenziali beneficiari del contratto di espansione si allarga alle imprese che hanno in
      forza almeno 100 dipendenti. La misura si sostanzia in uno strumento a sostegno dei processi di
      reindustrializzazione e riorganizzazione, attraverso il prepensionamento dei lavoratori che si
      trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o
      anticipata, l’accesso alla cassa integrazione straordinaria per quelli che non possono usufruire dello
      scivolo di 5 anni, la formazione per i dipendenti le cui competenze devono essere aggiornate e
      nuove assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate in linea con le nuove esigenze
      dell’azienda.
      Cassa integrazione salariale in deroga
      I datori di lavoro privati che, nel primo semestre dell’anno 2021, hanno subito un calo del fatturato
      del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi
      collettivi aziendali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata
      massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e il 31
      dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario
      giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun
      lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore
      al 90%. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di
      integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata
      per le ore di lavoro non prestate e la relativa contribuzione figurativa.
      Contratto di rioccupazione
      Fino al 31 ottobre 2021 è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato
      a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in
      stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

      Leading Advisory Srl
      contabilita@leadingadvisory.it lavoro@leadingadvisory.it
      Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189

      Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del
      lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle
      competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale
      di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le
      sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Ai datori di lavoro
      privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con
      contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6
      mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e
      contributi dovuti all’INAIL, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
      mensile.
      Indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
      Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
      cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
      data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30
      giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di
      NASpI alla data di entrata in vigore del decreto, è erogata un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro.
      La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione e ai seguenti lavoratori
      dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
      cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità
      onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
      a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da
      quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
      lavoro e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 2019, 2020 o 2021;
      b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate
      nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
      c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
      che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile e che non
      abbiano un contratto in essere;
      d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività
      superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad
      altre forme previdenziali obbligatorie.
      È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo
      determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
      requisiti di seguito elencati:
      a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di
      uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
      termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

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      b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
      medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
      c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
      Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi
      giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito
      riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di
      lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a
      1.600 euro.
      Esonero contributivo per commercio e turismo
      Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è
      riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31
      dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di
      gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
      L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
      Contribuzione sospesa per artigiani e commercianti
      Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai
      lavoratori autonomi iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti con scadenza il 17 maggio 2021
      può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
      Disoccupazione involontaria per il settore spettacolo
      A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità (ALAS) per la disoccupazione
      involontaria ai lavoratori autonomi dello spettacolo che:
      a) non hanno in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
      b) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali
      obbligatorie;
      c) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
      d) hanno maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione
      dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di
      indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori
      dello spettacolo;
      e) hanno un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non
      superiore a 35.000 euro.
      Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione aggiuntiva.

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      Roma 21/05/2021

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