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      CIRCOLARE N. 1/2021
      07/01/2021
      CIRCOLARE N°3/2021
      07/01/2021
      07/01/2021

      Il 30 dicembre 2020 approda in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2021 (l.178/2020).
      Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti: la Legge di bilancio 2021 ha un
      valore di 40 miliardi di euro e contiene un numero considerevole di misure per fronteggiare
      gli effetti negativi legati alla pandemia.
      Novità per il lavoro:
      Iniziando dalle novità per il lavoro, il comma 10, al fine di promuovere l’occupazione
      giovanile stabile, prevede l’esonero contributivo (di cui all’articolo 1, commi 100 e ss., della
      legge 27 dicembre 2017, n. 205), nella misura del 100%, per un periodo non superiore a 36
      mesi e nel limite di 6.000 euro, per l’assunzione di giovani under 35 nel triennio 2021-2023.
      L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi
      precedenti l’assunzione, o nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per
      giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori
      inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva; stessi parametri sono
      applicabili in caso di assunzione di donne.
      Al fine di stimolare la crescita di imprese guidate da donne, è in elaborazione anche il fondo
      impresa femminile che, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, prevede
      incentivi ad hoc (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o a tasso zero,
      incentivi…) per promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile
      Con lo stesso intento di agevolare l’imprenditoria, ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione
      del fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti:

      • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alla gestione previdenziale
        dell’INPS che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito
        complessivo non superiore ad € 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o
        dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019;
      • dai medici, infermieri e dagli altri professionisti o operatori assunti per
        l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
        Nei commi successivi, sempre in favore dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS,
        non titolari di trattamento pensionistico diretto e non beneficiari del reddito di cittadinanza, è
        stata prevista un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
        L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’agenzia delle
        entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250
        euro ad un massimo di 800 euro al mese.
        Misure agevolative:
        Da luglio 2021 sono confermati i 3 miliardi di euro per l’assegno unico per i figli che
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        contabilita@leadingadvisory.it lavoro@leadingadvisory.it
        Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189
        vanno a sommarsi al bonus bebè riconosciuto ai bambini nati o adottati dal 1° gennaio al 31
        dicembre 2021. A completamento delle misure a sostegno della famiglia sono stati stanziati
        50 milioni per agevolare il rientro delle madri lavoratrici dopo il parto.
        Con i commi da 58 a 60 e 76, sono state confermate fino al 31/12/21 il bonus facciate (per
        il 90%) per gli interventi di restauro e recupero della facciata esterna degli edifici esistenti; la
        ristrutturazione edilizia (con detrazione IRPEF); l’ecobonus per la riqualificazione
        energetica delle singole unità immobiliari; il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi
        elettrodomestici di classe energetica elevata; il bonus verde per gli impianti di sistemazione a
        verde di vari tipi di edifici e il bonus idrico, introdotto dai commi 61-65, dell’importo di
        1000€, per le persone fisiche residenti in Italia.
        Confermata dalla manovra 2021, ma posticipata al 1° febbraio, anche la lotteria degli
        scontrini proposta dal governo per abbandonare l’uso del contante ed incentivare gli acquisti
        con pagamenti tracciabili (carte. Bancomat…). A tale misura si aggiunge il programma
        cashback con il chiarimento che i rimborsi ottenuti non concorrono a formare il reddito del
        percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo di imposta e non sono
        assoggettati ad alcun prelievo erariale.
        Novità fiscali:
        Molti sono stati anche gli interventi in ambito fiscale.
        Per i settori cinema, audiovisivo e spettacolo, duramente colpiti dalla crisi, è previsto lo
        stanziamento di ulteriori risorse: 240 milioni di euro andranno sull’apposito fondo per lo
        sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo che consentirà di rendere strutturale
        l’aumento del 40% del tax credit cinema introdotto nel 2020.
        I commi da 44 a 47 introducono, poi, la riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti
        non commerciali prevedendo un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti
        dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto
        esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
        I commi 206 e 208 prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed
        estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:
      • alle cessioni dei crediti pro soluto
      • ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purchè si preveda
        l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo
        del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
        Importanti novità sono previste anche per il trattamento delle perdite emerse nell’esercizio
        2020:
      • non si applicano gli obblighi derivanti dalla riduzione del capitale di oltre un
        terzo;
      • non si applicano le disposizioni che prevedono l’obbligo di ricapitalizzazione nei
        casi di riduzione al di sotto del limite legale;
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      • non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o Perdita del
        capitale sociale.
        Il termine entro il quale la Perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al
        quinto esercizio successivo.
        Il testo di legge di Bilancio 2021 contiene novità anche in materia di imposta di bollo sulle
        fatture elettroniche e chiarisce che anche in caso di emissione della fattura da un soggetto
        diverso dal cedente o il prestatore, resta ferma la responsabilità in solido di ambedue le parti
        dell’operazione nel pagamento dell’imposta dovuta e delle eventuali sanzioni amministrative.
        La nuova normativa di bilancio apporta delle modifiche anche in materia di invio telematico
        dei corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minuto: da gennaio 2021, in caso di
        omessa tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi si applica una
        sanzione pari al 90% dell’imposta o, se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo,
        in misura fissa di €100, senza possibilità di ravvedimento in caso di contestazione della
        violazione.
        Non poteva mancare, tra le novità, della legge di bilancio 2021 il consueto intervento in
        materia di semplificazioni fiscali: dal 1° gennaio 2022 viene abolito l’esterometro e l’invio
        dei dati relativi alle operazioni con l’estero avverrà tramite il Sistema di Interscambio. In caso
        di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di €2 per ciascuna fattura,
        entro il limite di € 400 mensili.
        Per concludere, è stata prevista una disciplina agevolata della rivalutazione dei beni di
        impresa, anche in riferimento all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali
        risultanti dal bilancio di esercizio 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere
        riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, versando un’imposta sostitutiva del
        3%; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando
        un’imposta sostitutiva del 10%.

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