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      CIRCOLARE N°7/2021
      08/01/2021
      CIRCOLARE N°9/2021
      08/01/2021
      08/01/2021

      Il 12 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che
      inasprisce le misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-
      19 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
      L’intervento normativo si è reso necessario, secondo il comunicato stampa diffuso il 12
      marzo, “in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in
      vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di
      contagio.”
      Dunque, da oggi fino al giorno successivo al lunedì dell’Angelo, si applicheranno:
       nei territori in zona gialla, le misure attualmente previste per la zona arancione;
       le misure attualmente previste per la zona rossa nelle Regioni, individuate con ordinanza
      del Ministero della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei
      contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri
      riferiti al colore della zona.
      Il decreto legge prevede, inoltre, la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province
      autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori
      motivate misure più restrittive tra quelle previste dal DL 19/2020, nelle Province in cui si
      verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni
      100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini
      alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
      Fatte salve le ulteriori misure che potrebbero essere prese a livello locale, da oggi passano
      in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche,
      Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono alla
      Campania e al Molise.
      A parte la Sardegna, che resta in zona bianca e la Basilicata, per la quale è in corso una
      verifica dei dati, tutte le altre Regioni saranno arancioni (alcune delle quali “d’ufficio” in
      virtù delle nuove norme).
      Tornando al decreto approvato il 12 marzo, dal 15 marzo al 2 aprile 2021, nelle zone
      arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al
      giorno, tra le 5 e le 22, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al
      massimo 2 persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o
      altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le
      persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

      Leading Advisory Srl
      contabilita@leadingadvisory.it lavoro@leadingadvisory.it
      Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189

      Nella zona rossa invece sono vietati gli spostamenti da e verso altre regioni e anche
      all’interno del proprio comune se non per le 3 comprovate motivazioni: esigenze di
      lavoro, salute o situazioni di necessità. Torna dunque in campo l’autocertificazione che
      dovrà essere esibita ogni qual volta ci si sposti. È consentito il rientro presso i luoghi di
      residenza, domicilio o abitazione, mentre è vietato recarsi in altre abitazioni private
      abitate.
      Per quanto riguarda i giorni più direttamente interessati dalle festività pasquali, il 3, il 4 e
      il 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o province
      autonome i cui territori si collocano in zona bianca (attualmente l’unica è la Sardegna), si
      applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate
      dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili
      solo una volta al giorno, tra le 5 e le 22, restando all’interno della stessa Regione.
      Con l’avvio della zona rossa sono sospese le attività didattiche, compresi i servizi
      educativi dell’infanzia, e tutti i servizi di ristorazione. A partire dalla stessa data è prevista
      anche la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne quelle alimentari, le
      farmacie, le tabaccherie e le edicole. Sono altresì sospesi i servizi alla persona come
      parrucchieri, barbieri e centri estetici. A rimanere aperte sono solo le attività commerciali
      riportate esplicitamente nell’allegato del DPCM:
       Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari
      e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri
      esercizi non specializzati di alimenti vari)
       Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
       Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
      per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
       Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
      (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette
      elettroniche e liquidi da inalazione
       Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)
      in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
       Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
      (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
       Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il
      giardinaggio
       Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi
      specializzati
       Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
       Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
       Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
       Commercio al dettaglio di biancheria personale
       Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in
      esercizi specializzati

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      Via della Fonderia, 132 – 00042 Anzio (RM) P.IVA 15518421001 REA RM 1596189

       Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
       Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
      specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
       Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
       Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
      specializzati
       Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
       Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi
      specializzati
       Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia x
       Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
       Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
       Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
       Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici;
      carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed
      altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
       Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
      televisione, per corrispondenza, radio, telefono
       Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

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